Il Garante per la Privacy, dati i numerosi interventi legislativi e anche in considerazione della grande quantità di domande, segnalazioni, reclami e richieste che gli sono stati sottoposti, è intervenuto nuovamente sulla videosorveglianza.
Principio basilare del provvedimento, peraltro comunque già sussistente a protezione dei dati personali nel Codice privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003), è l’obbligo di adozione per il titolare del trattamento di misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro gli accessi non autorizzati.
Novità rispetto al provvedimento del 2004 è la segnalazione dei sistemi, gli interessati infatti devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici. Il supporto con l’informativa deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e, questa è una novità, essere visibile anche al buio mediante cartelloni illuminati o fluorescenti. Le telecamere installate ai fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere obbligatoriamente segnalate con gli appositi cartelli ma l’Autorità auspica comunque l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini. I termini di conservazione sono ribaditi: le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze. Per attività particolarmente rischiose è previsto un termine di conservazione più ampio, che non può comunque superare la settimana. Un’altra novità che merita attenzione riguarda il settore della videosorveglianza mediante IP o, comunque, a distanza: è stato introdotto l’obbligo di adottare specifiche cautele tecniche in queste ipotesi di ripresa, con l’obbligo di adozione di strumenti di identificazione e di protezione dei sistemi dalle intrusioni esterne e, soprattutto l’obbligo di utilizzare protocolli di cifratura nella trasmissione delle immagini a distanza. Sono stati poi individuati dal Garante settori specifici: nei luoghi di lavoro le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro ed è comunque vietato il controllo a distanza dei lavoratori; negli ospedali e nei luoghi di cura è ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio dei pazienti ricoverati in particolari reparti; negli istituti scolastici è ammesso il sistema contro gli atti vandalici, con riprese limitate alle aree interessate e solo negli orari di chiusura; nei taxi le telecamere devono esclusivamente riprendere il guidatore; sui mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate le telecamere sono consentite rispettando però limiti precisi; le web cam a scopo turistico non devono rendere identificabili le persone; infine, a scopo di sicurezza, contro furti, aggressioni, atti vandalici, prevenzione incendi ecc. possono essere installate telecamere senza il consenso degli interessati, tenendo però sempre conto delle prescrizioni indicate dal Garante.
Novità assoluta la previsione di termini temporali per l’adempimento alle nuove disposizioni in caso di preesistenza di sistemi di videosorveglianza.
Il provvedimento prevede che:
1- in merito alla videosorveglianza notturna, entro 12 mesi dovrà essere resa visibile l’informativa utilizzando, ad esempio, pannelli luminosi, tabelloni elettronici, display a led, insegne illuminate, eccetera;
2- in merito ai trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, entro 6 mesi dovranno essere sottoposti alla verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice;
3- le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza dovranno essere adottate non oltre i 12 mesi;
4- in merito ai sistemi integrati di videosorveglianza territoriale, entro 6 mesi dovranno essere adottate le misure necessarie per garantire il rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento.